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24 novembre 2017
Le Sezioni Unite si pronunciano sul licenziamento del socio lavoratore di cooperativa

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza del 20 novembre 2017, n. 27436.

Il fatto: La sentenza riguarda il caso di un socio lavoratore di una cooperativa che – in ragione di medesime circostanze di fatto – è stato escluso dal rapporto associativo e, al contempo, licenziato. In particolare, nel caso di specie il suddetto socio si è limitato ad impugnare il licenziamento e non ha impugnato la deliberazione di esclusione. Il Tribunale di primo grado – pur ritenendo illegittimo il licenziamento e riconoscendo al socio lavoratore la tutela obbligatoria prevista dall’art.8 della Legge. N. 604 del 1966 – ha respinto sia l’eccezione d’incompetenza che quella di decadenza per omessa impugnazione della deliberazione di esclusione. A seguire, la Corte d’Appello – nel rigettare l’appello principale della cooperativa e nell’accogliere quello incidentale della controparte – ha sostenuto che, al cospetto dei due contestuali atti estintivi, di esclusione dalla cooperativa e di licenziamento, potesse essere impugnato anche soltanto il secondo senza necessità di impugnare il primo; Inoltre,  nel merito ha escluso la sussistenza della giusta causa di recesso ed ha riconosciuto al lavoratore l’importo massimo di 10 mensilità. Sicché, la cooperativa ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza. Tuttavia, considerata la presenza di contrasti interpretativi in materia anche all’interno della giurisprudenza di legittimità, la Sezione Lavoro della Suprema Corte ha rimesso gli atti al Primo Presidente per l’assegnazione alle Sezioni Unite e la questione è stata quindi assegnata a quest’ultime.
 
Il diritto: Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione – nell’evidenziare gli orientamenti opposti formatisi a riguardo – hanno, innanzitutto, osservato che in capo al socio lavoratore coesistono più rapporti contrattuali, i quali nella fase estintiva assumono un carattere unidirezionale. In particolare, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno affermato che: “la cessazione del rapporto di lavoro, non soltanto per recesso datoriale, ma anche per dimissioni del socio lavoratore, non implica necessariamente il venir meno di quello associativo”. Tuttavia, secondo le Sezioni Unite, la cessazione del rapporto associativo “trascina con se ineluttabilmente” anche il rapporto di lavoro. Pertanto, se da un lato il socio può mantenere il suo status pur non essendo lavoratore, dall’altro “qualora perda la qualità di socio non può più essere lavoratore”. Inoltre, le Sezioni Unite non hanno mancato di specificare che, l’effetto estintivo – considerato di per sé – “non esclude l’illegittimità del licenziamento, come del resto non esclude l’illegittimità della stessa delibera di esclusione che sia fondata sui medesimi fatti; né elide l’interesse a far valere l’illegittimità del recesso”. Conseguentemente, la Corte ha desunto il seguente principio: “in tema di tutela del socio lavoratore di cooperativa” qualora venga impugnato il solo licenziamento non si prescinde dall’effetto estintivo del rapporto di lavoro prodotto dalla delibera di esclusione, infatti “in caso d’impugnazione, da parte del socio, del recesso della cooperativa, la tutela risarcitoria non è inibita dall’omessa impugnazione della contestuale delibera di esclusione fondata sulle medesime ragioni, afferenti al rapporto di lavoro, mentre resta esclusa la tutela restitutoria”.
 
Il commento: Con la pronuncia in commento, le Sezioni Unite si fanno autrici di un nuovo principio di diritto, fondato sulla convivenza del rapporto associativo con il rapporto di lavoro e, più in particolare, sulle peculiarità del rapporto che lega il socio lavoratore alla cooperativa. Nello specifico, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno risolto il contrasto interpretativo sottopostogli statuendo che, il socio lavoratore di una cooperativa che intenda richiedere l’accertamento del proprio diritto alla reintegrazione sul posto di lavoro – dopo essere stato contemporaneamente escluso dal rapporto associativo e licenziato per le medesime ragioni – ha l’onere di impugnare, non solo l’atto di risoluzione del rapporto lavorativo, ma anche quello di risoluzione del rapporto associativo. Infatti, le Sezioni Unite della Corte affermano che la mancata impugnazione della delibera di esclusione dalla cooperativa blocca irrimediabilmente la possibilità di richiedere la ricostituzione tanto del rapporto associativo, quanto di quello lavorativo. Ciononostante, la Suprema Corte ha altresì specificato che, l’effetto estintivo derivante dalla mancata impugnazione della delibera di esclusione riguarda solo il diritto alla ricostituzione del rapporto, ma – nel caso in cui l’atto risolutivo del rapporto (o la delibera che lo precede) risultino illegittimi – non preclude la possibilità di richiedere una tutela risarcitoria. Pertanto, risulta evidente che le Sezioni Unite abbiano riaffermato, in modo ulteriormente marcato, il necessario collegamento intercorrente tra il rapporto associativo ed il rapporto di lavoro. Questi, infatti, sono preordinati al medesimo scopo pratico e – in costanza di rapporto – sono caratterizzati da un sostanziale ed indipendente equilibrio. Tuttavia, nella loro fase estintiva acquisiscono una diversa rilevanza, in ragione della quale la condizione del rapporto associativo può assumere degli effetti assorbenti.