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12 dicembre 2017
Legittimità di agire dei singoli lavoratori, e non anche del sindacato, per negare l’efficacia erga omnes degli accordi collettivi aziendali

Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza del 15 novembre 2017, n. 27115.

Il fatto: Il caso riguarda l’applicazione di un accordo collettivo ad alcuni lavoratori iscritti ad un’organizzazione sindacale non firmataria. L’OS non firmataria ha denunciato il presunto carattere antisindacale della condotta posta in essere dalla società che aveva applicato l’accordo collettivo non solo ai lavoratori iscritti ai sindacati stipulanti ma anche ai lavoratori aderenti alle organizzazioni sindacali non firmatarie. Il ricorso è stato prima ritenuto inammissibile dal Tribunale di Pisa e, successivamente, è stato rigettato nel merito dalla Corte d’Appello di Firenze, la quale ha riconosciuto la legittimità della condotta contestata. Conseguentemente, l’OS ha proposto ricorso per la cassazione.
 
Il diritto: La Corte di Cassazione – nell’evidenziare l’evoluzione giurisprudenziale caratterizzante il tema della contrattazione collettiva aziendale, nonché della relativa efficacia soggettiva – ha osservato che “essendo il tema dell’efficacia soggettiva del citato accordo 15.5.09 il presupposto della denuncia di attività antisindacale […] e coinvolgendo le sole posizioni individuali dei lavoratori che non intendano applicarlo, non c’è materia di antisindacalità né di legittimazione ad agire dell’organizzazione sindacale non firmataria”. A seguire, la Suprema Corte – sul presupposto che “anche il contratto aziendale è destinato ad introdurre una disciplina collettiva uniforme dei rapporti lavoro sia pure limitatamente ad una determinata azienda o parte di essa” – ha ribadito la necessità di riconoscere agli accordi collettivi aziendali “efficacia vincolante analoga a quella del contratto collettivo nazionale”. Infatti, sempre secondo la Corte, “la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e l’eventuale inscindibilità della disciplina che ne risulta concorrono a giustificare […] l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali”, con l’unico limite di dover sempre rispettare il principio di libertà sindacale, in virtù del quale “la stessa efficacia  non può essere estesa anche a quei lavoratori che, aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa da quelle che hanno stipulato l’accordo aziendale, ne condividano l’esplicito dissenso”.
 
Il commento: Con la pronuncia in commento, la Suprema Corte ha affermato il principio in ragione del quale la legittimità ad agire in giudizio al fine di negare l’efficacia vincolante di un contratto collettivo – stipulato da organizzazioni sindacali diverse rispetto a quelle alle quali si è iscritti – spetta esclusivamente ai singoli lavoratori. Conseguentemente, la Suprema Corte ha espressamente negato l’esistenza di un autonomo diritto o interesse delle organizzazioni sindacali ad agire in giudizio per l’accertamento della validità, efficacia, o interpretazione di un contratto collettivo di cui non si è firmatari. Inoltre, ripercorrendo precedenti pronunce, la Corte si è premurata di specificare che sebbene“la tutela di interessi collettivi della comunità di lavoro aziendale e l’eventuale inscindibilità della disciplina che ne risulta concorrono a giustificare […] l’efficacia erga omnes dei contratti collettivi aziendali” (per tutte, Cass. Sent. n. 17674 del 2002), tale generalizzata efficacia soggettiva va conciliata, da un lato, con il limite del principio di libertà sindacale di cui all’articolo 39 della Costituzione e, dall’altro, va collocata in un sistema basato su principi privatistici e sulla rappresentanza negoziale delle organizzazioni sindacali (Cass. Sent. n. 10353 del 2004). Pertanto, può desumersi la regola generale in virtù della quale è legittimo riconoscere efficacia soggettiva erga omnes ai contratti collettivi aziendali, ma bisogna tener conto dell’unica eccezione riferita ai lavoratori che “aderendo ad un’organizzazione sindacale diversa, ne condividano l’esplicito dissenso e che potrebbero addirittura essere vincolati ad un accordo sindacale separato e di diverso tenore” (Cass. nn. 6044/12; 10353/04). Tale principio è destinato ad essere contemperato dalle regole, ove applicabili, del Testo Unico sulla rappresentanza del 2014. Infine, occorre sottolineare che il suesposto principio – riconosciuto in relazione alla contrattazione collettiva aziendale “di diritto comune” – risulta estraneo alla categoria dei c.d. contratti aziendali di prossimità la cui efficaciaerga omnes è espressamente sancita dal legislatore, con il solo limite del criterio maggioritario degli agenti contrattuali.