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06 agosto 2020
L’art. 2087 c.c. nella pandemia Covid-19 (e oltre)

In allegato il contributo del Prof. Avv. Marco Marazza pubblicato su Rivista Italiana di Diritto del Lavoro - Anno XXXIX - 2020

 

TITOLO:
L’art. 2087 c.c. nella pandemia Covid-19 (e oltre)

 

SOMMARIO:

1. Premessa
2. L’impostazione (in sintesi) della normativa emergenziale Covid-19 in materia di tutela della salute nei luoghi di lavoro.
2.1. Segue. Un’ipotesi di classificazione delle diverse tipologie di misure di sicurezza previste dalla normativa emergenziale.
3. L’art. 2087 c.c., oltre le regole di comportamento positivizzate.
3.1. Segue. E anche oltre il d.lgs. n. 81 del 2008 ed il problema della qualificazione del rischio Covid-19 come rischio specifico o meno.
4. L’assenza (allo stato) di disposizioni che limitino espressamente la portata dell’art. 2087 c.c. al rispetto delle misure di sicurezza introdotte dalla normativa emergenziale.
5. I presupposti, essenziali, della responsabilità civile del datore di lavoro.
6. Integrazione delle misure di sicurezza positivizzate e «legge di copertura».
7. Per un approccio rigoroso all’applicazione dell’art. 2087 c.c.
7.1. Segue. La valutazione governativa dello stato della scienza, dell’esperienza e della tecnica.
7.2. Segue. L’affidamento del privato sulla «certezza e sicurezza dell’ordinamento giuridico».
7.3. Segue. Contemperamento di diritti costituzionali e misure cautelari.
8. L’art. 2087 c.c. nel perimetro delle misure di sicurezza positivizzate (e degli specifici interventi legislativi orientati a
puntualizzare l’effettiva portata delle responsabilità dei datori di lavoro pubblici e privati).
8.1. Segue. L’art. 2087 c.c. e le prestazioni di sicurezza «innominate» per il diligente adattamento delle misure di protezione “elastiche” previste dalla normativa emergenziale (i cosiddetti protocolli aziendali).
8.2. Segue. La prova dell’inadempimento di misure di sicurezza positivizzate e di quelle innominate.
8.3. Segue. Il caso dello smart working come misura di sicurezza.
9. Spunti sul tema della prova del nesso tra inadempimento e danno

 

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