Referendum sul lavoro: luci, ombre e ricadute applicative
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Definizione normativa: cenni all’art. 2113 cod. civ.
La disposizione di cui all’art. 2113 cod. civ. prevede l’invalidità delle rinunzie e delle transazioni aventi ad oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge.
Tale norma rappresenta una vera e propria rete di protezione del lavoratore, il quale potrebbe, per qualsivoglia motivo, porre in essere degli atti abdicativi dei suoi diritti.
Tuttavia, l’acclarata esigenza di permettere al lavoratore di disporre anche di quei diritti ab origine indisponibili ha reso necessaria la previsione di cui al comma 4 dell’art. 2113, il quale, richiamando espressamente gli artt. 185, 410, 411, 412-ter e 412-quater c.p.c., sottrae tali atti di disposizione dalla comminatoria di invalidità di cui al primo comma.
La suddetta disposizione, dunque, individua le c.d. “sedi protette”, idonee ad assicurare al lavoratore una valida assistenza per garantirgli la consapevole e libera decisione in ordine alla dismissione dei propri diritti.
In questi casi, pertanto, si ritiene che il lavoratore sia adeguatamente consigliato ed informato sulle conseguenze degli atti dispositivi a tal punto da comprendere a quali diritti rinuncia, valutare la misura della rinuncia ed esprimere un consenso informato e consapevole, concordemente alla sua volontà “assistita”.
Obiettivi principali: prevenire contenziosi, ridurre tempi e costi
La conciliazione in sede sindacale rappresenta uno strumento fondamentale nel diritto del lavoro italiano, caratterizzato da specifici obiettivi che mirano a tutelare sia il lavoratore che l’efficienza del sistema giuslavoristico.
La prima finalità cui la conciliazione mira può essere definita di natura “preventiva”, in quanto tende ad evitare l’insorgere di una futura controversia, attraverso la composizione bonaria delle stesse in sede protetta.
Trattasi, dunque, di uno strumento concepito per offrire una via alternativa alla risoluzione delle controversie, permettendo alle parti di raggiungere un accordo in un contesto protetto e regolamentato.
La composizione delle controversie in sede protetta offre diversi vantaggi:
- riduzione del carico giudiziario
- rapidità nella definizione delle questioni controverse
- contenimento dei costi legali
Il secondo obiettivo cruciale riguarda, come già accennato, la protezione effettiva del lavoratore che si manifesta nella piena comprensione e consapevolezza dei diritti ai quali rinuncia e nella presenza di un supporto qualificato durante tutto il processo conciliativo
Il terzo obiettivo fondamentale, infine, riguarda la stabilità e certezza dei rapporti giuridici, in quanto le conciliazioni in sede sindacale, quando validamente concluse, sono inoppugnabili ai sensi dell’art. 2113, ultimo comma, c.c., assicurando così un punto di equilibrio tra gli interessi delle parti.
L’inderogabilità delle “sedi protette”
La recente giurisprudenza di legittimità (Cass., ord. 9286/2025), sulla scorta di una precedente pronuncia (Cass., 10065/2024), ha implicitamente, nonché nuovamente, affermato l’inderogabilità delle c.d. “sedi protette”.
Ed infatti, ad avviso della Corte, l’esigenza del legislatore di prevedere una forma peculiare di “protezione” viene soddisfatta anche dal “luogo in cui la conciliazione avviene”, al fine di “garantire la libera determinazione del lavoratore nella rinuncia a diritti previsti da disposizioni inderogabili e l’assenza di condizionamenti”.
La Corte, dunque, richiamando il principio dell’effettività dell’assistenza sindacale, ha altresì ritenuto che la sottoscrizione di un accorto in sede sindacale ha un vero e proprio valore “funzionale”, in quanto testimone della libera espressione della volontà del lavoratore e, come tale, libera da qualsivoglia condizionamento esterno.
Dunque, la conciliazione in sede sindacale non può essere validamente conclusa presso la sede aziendale, non potendo, quest’ultima, essere annoverata tra le sedi protette mancando del carattere di neutralità indispensabile a garantire la libera determinazione della volontà del lavoratore.
Il ruolo dello studio legale specializzato – consigli per un buon esito
Sulla scorta di quanto più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l’assistenza prestata al lavoratore deve essere “concreta ed effettiva”, dovendo mirare a rendere consapevole il titolare del diritto della portata delle rinunce formulate nonché ad essere informato sugli effetti e sulle conseguenze della firma del verbale di conciliazione.
Questi sono gli ambiti in cui uno studio legale specializzato è in grado di fornire la propria assistenza, il quale, peraltro, si occupa di curare ogni aspetto della gestione della procedura conciliativa nel rispetto dei termini e delle formalità, al fine di poter condurre le trattative conciliative verso una coerente verbalizzazione dell’accordo.






















